STATUTO

TITOLO I — Sede, denominazione, durata, scopi

Art. 1 – E’ costituita con sede in Milano (Via G.C. Procaccini, 4) L’Associazione culturale denominata “Ariella Vidach – A.i.E.P.” (di seguito Associazione). L’eventuale modifica della sede sociale non comporta una modifica dell’atto costitutivo.

Art. 2 – L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno dell’Associazione, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina in armonia con il presente Statuto gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e alle attività dell’Associazione, relativamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 – L’Associazione non ha fini di lucro: in considerazione delle finalità statutarie è vietato distribuire utili o avanzi di gestione a soci, membri e amministratori (vincolo alla distribuzione degli utili).

Art. 5 — L’Associazione conduce e promuove attività di ricerca e di sperimentazione nell’ambito della danza, della musica, delle arti visive, multimediali e delle tecnologie interattive, finalizzate all’elaborazione di nuovi linguaggi espressivi e all’applicazione di metodologie creative fortemente innovative. L’Associazione favorisce dunque quelle produzioni e quei progetti particolarmente attenti alla sperimentazione, all’innovazione e alla commistione tra generi e settori artistici differenti, elevando la contaminazione a elemento essenziale e fondativo.
A tal scopo l’Associazione produce spettacoli, conduce studi e organizza corsi di formazione, laboratori interdisciplinari, convegni, seminari e manifestazioni a livello nazionale e internazionale volti alla diffusione della cultura multimediale e interattiva applicata all’arte con particolare attenzione al pubblico giovanile. L’Associazione, con il sostegno di persone fisiche e giuridiche e in collaborazione o consorzio/associazione con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o esteri, intende dunque attivare tutte le iniziative e i progetti idonei per la realizzazione degli scopi istituzionali, contribuendo in tal modo all’accrescimento culturale e sociale nonché alla diffusione del sapere in merito ai settori sopra indicati su scala nazionale ed internazionale.

Art. 6 – L’Associazione intende intraprendere in particolare le seguenti attività:

a. creare e/o gestire luoghi dove poter sperimentare, esprimere, apprendere e divulgare l’arte della danza e le conoscenze relative alle tecnologie multimediali interattive applicate alle arti visive e performative.

b. ideare, organizzare, realizzare e promuovere, a Milano e nel resto del mondo, spettacoli, eventi, mostre, convegni, concerti, festival, tourneè, seminari, attività laboratoriali, corsi di formazione e di specializzazione, manifestazioni, workshop interdisciplinari e quant’altro abbia come tema l’arte in generale.
c. ideare, progettare, produrre, promuovere, distribuire e gestire tutti quei servizi e/o progetti idonei al raggiungimento degli scopi statutari, come, a titolo di esempio, prodotti di editoria tradizionale, elettronica e multimediale, produzioni artistiche, prodotti di comunicazione e promozione, prodotti informatici (hardware e software).
L’associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera g della legge 266 del 1991, nonché ai sensi dell’art. 143, comma 3 del D.p.r. n. 917 del 1986, effettuando occasionalmente raccolte di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di eventi da essa organizzati.
L’Associazione potrà inoltre acquistare e/o vendere, e/o utilizzare, e/o dare in uso a terzi tramite licenza (licensing) brevetti, programmi informatici e quant’altro di proprietà dell’Associazione per il raggiungimento dei propri fini statutari.

Art. 7 — L’Associazione al fine di raggiungere i propri scopi sociali e nei limiti di legge, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

TITOLO II – Soci

Art. 8 – Sono aderenti e possono aderire all’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio, di ricerca, siano interessate all’attività dell’Associazione e vogliano contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 – I Soci si distinguono in Fondatori (a), Ordinari (b), Frequentatori (c), Sostenitori (d), Onorari (e);

a. si qualificano come Soci Fondatori coloro i quali sono sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi e delle iniziative dell’Associazione. Pagano la quota associativa relativa ai Fondatori;
b. si qualificano come Soci Ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi e delle iniziative dell’Associazione. Pagano la quota associativa relativa ai Soci Ordinari;
c. si qualificano come Soci Frequentatori coloro che usufruiscono dei servizi offerti dall’Associazione. Pagano la quota associativa relativa ai Soci Frequentatori;
d. si qualificano come Soci Sostenitori coloro che sostengono l’Associazione tramite sponsorizzazione o sostegno economico di vario genere. Pagano la quota associativa relativa ai Soci Sostenitori;
e. si qualificano come Soci Onorari coloro che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno, alla realizzazione degli scopi e delle iniziative dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Art. 10 – Ogni Socio Fondatore e Ordinario ha inoltre il diritto di:

a. votare nell’Assemblea;
b. essere eletto alle cariche Sociali;
c. avere parola durante l’Assemblea, alla quale può anche proporre mozioni, materiali di discussione, progetti e quant’altro utile e idoneo al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 11 – Il Socio al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso, neppure per l’attività prestata per il raggiungimento dei fini associativi, fatti salvi in ogni caso gli impegni contrattuali eventualmente intercorsi.

Art. 12 – Possono aderire all’Associazione coloro che abbiano interesse reale agli scopi dell’Associazione oltre che specifiche competenze e adeguato profilo culturale negli ambiti statutari. Tali requisiti sono sempre riconosciuti alle persone giuridiche che abbiano tra i propri fini istituzionali la promozione dell’arte e della cultura, nonché alle persone fisiche che abbiano ottenuto importanti riconoscimenti in campo artistico e culturale.

Art. 13 – Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone, l’impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere consiliari e assembleari, con in allegato il proprio Curriculum Vitae. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione entro il termine di sessanta giorni. Decorso tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, le domande si intendono respinte. Il provvedimento espresso di diniego non necessita di motivazione. La domanda si intende accettata se ottiene il parere favorevole dei due terzi del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Le quote Sociali sono emanate dal Consiglio Direttivo attraverso il Regolamento interno all’Associazione e ratificate dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 15 – I Soci non potranno in alcun modo fare uso del nome dell’Associazione, di sue sigle o di suoi segni distintivi contenenti l’indicazione o il richiamo del nome o di iniziative dell’Associazione stessa, tali da indurre i terzi a credere che stiano agendo in nome e per conto dell’Associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo mediante delega scritta.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci mediante richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione, per i seguenti motivi:

a. inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;
b. denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali o dei suoi soci;
c. danneggiamento in qualsiasi modo al buon andamento delle attività dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo o comunque turbandone i lavori;
d. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti ed altro di proprietà dell’Associazione;
e. arrecamento in qualunque modo di danni morali o materiali all’Associazione, ai locali o alle attrezzature di sua pertinenza;
f. provocazione di gravi disordini durante le assemblee e le occasioni di ritrovo dei soci.

Art. 17 – Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione, è ammesso ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’assemblea straordinaria dei soci in occasione della convocazione immediatamente successiva.

TITOLO III – Organi dell’Associazione

Art. 18 – Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vice Presidente;
e. il Segretario;

Art. 19 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce per:

a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c. deliberare riguardo al regolamento interno dell’Associazione emanato dal Consiglio Direttivo;
d. proporre iniziative a medio-lungo termine per il raggiungimento degli scopi statutari.

L’Assemblea straordinaria si riunisce per:

a. deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
b. deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
c. deliberare riguardo al trasferimento della sede o la costituzione di nuove sedi;
d. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammissione e l’esclusione dei Soci e la dichiarazione di decadenza dei consiglieri;
e. proporre iniziative a breve-medio termine per il raggiungimento degli scopi statutari;
f. deliberare sulle altre questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 31 marzo per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e deliberare riguardo al regolamento interno dell’Associazione emanato dal Consiglio Direttivo. Essa viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con avviso, inviato con qualsiasi mezzo idoneo, anche con l’utilizzo della posta elettronica e di altri strumenti di comunicazione elettronica, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, recante l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora di convocazione.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con avviso, inviato con qualsiasi mezzo idoneo, anche con l’utilizzo della posta elettronica e di altri strumenti di comunicazione elettronica, almeno tre giorni prima della data di convocazione, recante l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e l’ora di convocazione.

Art. 21 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni sono di regola palesi e possono essere segrete soltanto per l’elezione delle cariche sociali e per altre deliberazioni riguardanti persone. Le modifiche dello statuto, l’approvazione dei regolamenti, l’elezione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di decadenza dei consiglieri sono deliberate con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, o da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità delle deleghe e delle votazioni e nomina un Segretario che redige il verbale di assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i Soci Fondatori ed Ordinari che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio.

Art. 23 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e propulsivo dell’Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione.
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenze, di persone fisiche o giuridiche non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti funzioni attinenti a specifiche esigenze di amministrazione.

Art. 25 – Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:
a. amministrazione ordinaria e straordinaria della società;
b. eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
c. predisporre i programmi di realizzazione degli scopi statutari dell’Associazione e prendere tutte le decisioni e le iniziative necessarie alla loro attuazione;
d. predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;
e. proporre circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
f. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all’attività dell’Associazione;
g. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
h. decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
i. predisporre il regolamento interno dell’Associazione;
j. assumere personale stipendiato e di provvedere alle spese di funzionamento dell’Associazione entro i limiti di bilancio.
Art.26 – Il Consiglio Direttivo elegge ai suo interno:

a. il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; dà esecuzione alle delibere e direttive del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione o esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva la ratifica successiva del suo operato da parte del Consiglio Direttivo; vigila sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti e sul buon andamento dell’Associazione; può delegare i propri poteri o singoli atti ad altro membro del Consiglio Direttivo; riferisce al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dell’attività svolta;
b. il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di quest’ultimo, ne assume le mansioni; in assenza del Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; controlla la regolare tenuta dei libri contabili e della cassa; riferisce al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dell’attività svolta;
c. il Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio Direttivo in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente; predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, corredato da una relazione illustrativa, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo; cura la gestione della cassa dell’Associazione; riferisce al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dell’attività svolta.

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o su richiesta del Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere prese a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voto comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo libro a cura del Presidente e del Segretario. Tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 28 – I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. La carica di consigliere si perde per decesso, dimissioni, decadenza. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non si presenti a tre riunioni consecutive, o che comunque non si presenti per sei mesi ai lavori del Consiglio, decade dalla carica. L’Assemblea può dichiarare la decadenza del consigliere che abbia compiuto azioni contrarie allo statuto o ai regolamenti, o incompatibili con l’orientamento morale dell’Associazione, o che abbiano provocato ad essa danni diretti o indiretti, o per altri gravi motivi. Il Consigliere che cessi dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito dall’Assemblea, appositamente convocata, che delibera con la presenza dei due terzi degli associati e con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 29 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario eventualmente delegati a singoli incarichi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle mansioni autorizzate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV — Patrimonio, esercizio finanziario e libri dell’Associazione

Art. 30 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a. beni mobili e immobili in proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. eventuali erogazioni, liberalità, donazioni e lasciti;
d. quote Sociali;
e. contributi pubblici e privati attinenti alla realizzazione delle iniziative in relazione agli scopi statutari dell’Associazione;
f. fornitura e vendita di servizi e/o prodotti in relazione agli scopi statutari dell’Associazione;
g. da ogni entrata che concorra ad aumentare l’attivo sociale.

Art. 31 – L’esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i sessanta giorni successivi il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Art. 32 – Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo:

a. i verbali delle assemblee;
b. i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c. il libro dei Soci;
d. tutti gli altri libri contabili previsti dalla legge.

Art. 33 – Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, i bilanci, i provvedimenti di convocazione sono depositati presso la sede Sociale e sono a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione in ogni momento.

TITOLO V – Scioglimento, clausola compromissoria, norme transitorie e di rinvio

Art. 34 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della L. 662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 – Qualunque controversia sorta in dipendenza del presente statuto o di questioni interne all’Associazione dovrà essere sottoposta in via prioritaria ad un tentativo di conciliazione condotto da un arbitro, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 36 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del libro I del codice civile in materia di associazioni.